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Bonus Covid-19: mille euro in più per alcune categorie

lentepubblica.it • 3 Settembre 2020

bonus-covid-19-mille-euroI chiarimenti in un documento Inps dopo l’entrata in vigore del DL 104/2020. Ecco a chi spettano le somme in più.


Bonus Covid-19: mille euro in più destinati ad alcune categorie. Ok dunque ai nuovi indennizi covid-19 da 1.000 euro. Ma attenzione ne potranno beneficiare solo alcuni settori, come indicato dall’INPS.

Scopriamo dunque a chi tocca.

Bonus Covid-19: mille euro in più

I chiarimenti li rende noti l’Inps nel messaggio numero 3160/2020 pubblicato l’altro giorno, ad illustrazione delle principali novità apportate dal DL 104/2020 (DL “Agosto”) in materia di benefici economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Questa ulteriore indennità economica pari a 1.000 euro completamente esentasse è a favore di parte delle categorie di lavoratori subordinati ed autonomi che già nei mesi scorsi hanno beneficiato dei cd. bonus covid 19 (600 euro per marzo e aprile e 1.000 euro per maggio).

Assegno Unico Figli da Luglio 2021: la misura “ponte” per chi non riceve benefici.

A chi tocca?

L’indennità spetta a:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
  • poi lavoratori stagionali impiegati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. E che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • e lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020
  • iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019 e che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro;
  • infine agli incaricati delle vendite a domicilio, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Chi rimane fuori?

Riconfermati coloro che sono rimasti fuori dal perimetro della precedente indennità di 1.000 euro:

  • liberi professionisti con partita Iva;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps;
  • lavoratori del settore agricolo.

A questo link il testo completo del Messaggio dell’INPS.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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